Home Page di CalcolaOnline.com

Legge bassanini autocertificazione art. 73 74 75 76 d.p.r. 445/2000


Le sanzioni penali e violazione dei doveri d'ufficio della legge bassanini sulla autocertificazione ex art. 73 74 75 e 76 del dpr n. 445/2000


 Continua la pubblicazione della cosiddetta legge Bassanini sull'autocertificazione inserita nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ma limitatamente agli artt. 73 74 75 e 76 i quali regolano le sanzioni penali per le false autocertificazioni nonchè la responsabilità in capo ai dipendenti della PA più altri casi, nell'ipotesi di rifiuto dell'atto autocertificato ai sensi del predetto dpr 445/2000 come regolato dalle norme relative alle dichiarazioni sostitutive interamente consultabili agli art. 46 47 48 e 49 del dpr n. 445/00. Di seguito il testo originale della normativa di cui all'art. 73 74 75 e 76 del dpr n. 445/2000 nota come legge Bassanini sull'autocertificazione.


CAPO VI - Sanzioni

Articolo 73 - Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Articolo 74 - Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.

Articolo 75 - Decadenza dai benefici
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 - Norme penali
1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

 NB: Per chi fosse interessato, offriamo la possibilità di sviluppare a tutti gli effetti di legge l'autocertificazione online su crea e salva autocertificazione in pdf e di consultare una serie di documenti che sono tra i più richiesti e potenzialmente adattabili tramite altri certificati.
Correlate: download + info su autocertificazione coronavirus pdf




Legge bassanini: dpr n. 445/2000