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D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46 47 48 49 dpr n. 445/00


Testo aggiornato ed integrale della dichiarazione sostitutiva di certificazione D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46 47 48 e 49 del dpr n. 445/00


 Disponibile il testo aggiornato della dichiarazione sostitutiva di certificazione conosciuto come legge Bassanini (in onore al parlamentare che la propose) ovvero il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e precisamente l'art. 46 47 48 e 49 del dpr n. 445/00 che regola le dichiarazioni sostitutive di certificazioni chiamate pure col nome di atto di notorietà o atto notorio introdotto dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 ed oramai inglobato nell'attuale ed aggiornato dpr n. 445 del 28 12 2000 il quale permette di rendere, appunto, atti notori senza la presenza del pubblico ufficiale. Gli articoli estrapolati in questa pagina cioè l'art. 46 47 48 e 49 del d.p.r. nr. 445 del 2000, sono inseriti in un testo che regola l'intera documentazione amministrativa codificata proprio nel dpr 445/2000 la quale è possibile visionare presso il sito del Parlamento e relativa al dpr 445 del 2000. Pubblicate a parte invece le disposizioni relative alle sanzioni predisposte a vario titolo dal d.p.r. 445/00 le quali sono su art. 73 74 75 76 dpr n. 445 2000 legge autocertificazione. Per chi voglia utilizzare la Nostra applicazione per creare, modificare e salvare in pdf una qualsiasi autocertificazione si rechi su: crea e salva autocertificazione in pdf + autocertificazione coronavirus gennaio 2021 pdf.
Segue il testo integrale degli artt. 46 47 48 e 49 del dpr n. 445/00 aggiornato, che èquello che. tralaltro, si fa riferimento nell'attuale autocertificazione covid 19.


SEZIONE V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1) Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1) L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2) La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3) Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4) Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 48 -Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1) Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2) Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3) In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49 - Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2) Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.



Testo integrale dpr nr. 445/00