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Calcolo termini processuali giudiziari computo scadenza termine


Utility per il calcolo dei termini processuali giudiziari e legali per procedere al computo della scadenza di un termine processuale


 Bella utility destinata a chi, a vario titolo, lavora all'interno del sistema giudiziario in quanto calcola la scadenza dei termini legali ovvero giudiziari e processuali civili penali ed amministrativi ma non solo, nel senso che l'applicazione puo essere usata da chiunque voglia calcolare la scadenza, per qualsiasi fine, del cosiddetto dies ad quem cioè il giorno di scadenza. Per ritornare ai termini processuali, lo script rispetta il computo dei termini previsto dall'articolo 155 2° comma del codice di procedura civile laddove è impostato con il comune calendario solare e non solo: il conteggio dei termini prende in considerazione anche il cosiddetto anno bisestile il quale, ciclicamente, cadendo ogni 4 anni, inserisce il 29 febbraio (l'ultimo è stato lo scorso 2020, quindi il prossimo è questo 2024).

 Il computo della scadenza dei termini si presta a varie utilità, tra le quali riportiamo a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti: per il calcolo dei termini liberi nonchè per quelli ex art. 183 c.p.c. oltre quelli in appello etc. In particolare se il conteggio dei termini processuali riguarda quelli perentori di cui alle memorie ex art. 183 cpc e/o in appello, come specificato infra, è onere dell'utilizzatore controllare se la scadenza del computo dei termini processuali ricada in un giorno festivo o rientri nell'ipotesi del 5° c. ovvero nel periodo di sospensione feriale o rientri in una delle eccezioni previste per quest'ultimo.
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Utility che calcola il termine processuale giudiziario e legale al
fine di procedere al computo delle scadenze dei termini processuali

NB: Dopo aver effettuato il calcolo della scadenza del termine processuale desiderato, considerare che: 1) il 4° comma dell'art. 155 cpc dispone che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; 2) il 5° comma dell'art. 155 c.p.c. dispone che la proroga prevista dal 4° comma si applica (solo) ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata di sabato; 3) il decorso dei termini processuali dei tribunali ordinari civili e penali nonchè amministrativi è sospeso di diritto dall'1 agosto al 15 settembre.

 Esistono invece numerosi casi in cui i termini di sospensione feriale sono esclusi quali ad es. nelle cause civili di lavoro individuale, in materia di sfratto ecc. In materia penale, la sospensione feriale dei termini processuali non opera in alcuni casi inerenti la custodia cautelare o misure di prevenzione personale, ecc. Infine, il termine di sospensione feriale è escluso in tanti casi specifici dettati da sentenze della Corte di Cassazione. Esistono infine dei casi di sospensione straordinaria che sono determinati in particolari circostanze, come ad esempio nel caso del covid 19 ovvero pandemia da coronavirus.
NEW: Dall'1 gennaio 2015, la sospensione dei termini è stabilita dall'1 al 31 agosto di ogni anno, come disposto dall'art. 16 comma 3 della legge nr. 162 del 2014. Relativamente ai termini da computarsi prima del 2015 continueranno ad applicarsi quelli che vanno dall'1 agosto al 15 settembre.

Data iniziale dalla quale far decorre il computo del termine:

Giorno  Mese  Anno

Giorni aggiungere alla data iniziale


La scadenza del termine avviene giorno / /



Calcola scadenza dei termini