Precedente art. 54 codice del consumo - Esecuzione del contratto
Precedente articolo 54 codice del consumo - Esecuzione del contratto da parte del professionista
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Precedente articolo 54 codice del consumo - Esecuzione del contratto da parte del professionista - D.Lgs. 206/2005
Art. 54 (NB: 1) Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
(NB: 1) Il presente articolo 54 è rimasto in vigore fino al 12 giugno 2014, dal giorno dopo è stato sostituito dal nuovo art. 54 come disposto dal d. lgs. n. 21/2014 già da noi pubblicato: nuovo art. 54 codice del consumo - Esercizio del diritto di recesso del consumatore