Precedente art. 57 codice del consumo - Effetti della fornitura non richiesta
Precedente articolo 57 codice del consumo - Effetti della fornitura non richiesta dal consumatore
 |  |
Precedente articolo 57 codice del consumo - Effetti della fornitura non richiesta dal consumatore - D.Lgs. 206/2005
Art. 57 (1) (NB: 3) Fornitura non richiesta
1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26. (2)
Cronologia delle modifiche:
(1) L'intero articolo fu così sostituito dal decreto legislativo n. 146 del 2 agosto 2007;
(2) Il comma 2 fu così sostituito dal decreto legislativo 23 n. 221 del 23 ottobre 2007;
(NB: 3) Tutto il presente articolo 57 è rimasto in vigore fino al 12 giugno 2014, dal giorno dopo è stato sostituito dal nuovo art. 57 come disposto dal d. lgs. n. 21/2014 già da noi pubblicato: nuovo art. 57 codice del consumo - Obbligo del consumatore e restituzione del bene in caso di recesso