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Finanziamento e prestito tra parenti o tra conviventi e amici o tra imprese ...


Guida al finanziamento e prestito tra parenti o tra coniugi o marito e moglie conviventi o fidanzati o tra amici e conoscenti cittadini tra genitori e figli o padre e figlio tra fratelli e sorelle o tra cognati e tra imprese e società 2024



Dopo aver visionato i finanziamenti on line tra privati cioè quelli effettuati tramite un mediatore che si occupa di gestire un sito nel quale fa incontrare chi offre e cerca un prestito (vedi prestiti online tra privati) vediamo quello che succede al di fuori della predetta ipotesi. Il finanziamento di cui parliamo fa parte di quella specie di finanziamento che, a prescindere del nome col quale lo si voglia chiamare, interviene tra due persone fisiche private e non giuridiche, dunque da privato a privato o tra cittadini e utenti i quali prestano denaro occasionalmente e quindi non a titolo professionale. In questa definizione rientrano le piò disparate ipotesi: il prestito tra familiari e parenti o tra conoscenti e amici ovvero tra figlio e padre e genitori ed ancora tra fidanzati e conviventi o tra sorelle e fratelli o tra moglie e marito e tra cognati o affini etc. Proseguiremo poi con quello tra due persone giuridiche cioè il prestito tra società, aziende ed imprese.

Il quesito sul quale ruotano tutti i finanziamenti tra privati italiani è uno: sono legali o esiste un divieto? E se è legale quale è la normativa o le norme che lo regolano? Risposta: è legale! Si può fare! Si possono prestare soldi tra privati! Circa la regolamentazione o legislazione del prestito tra privati, è duplice: è un'amalgama tra codice civile e giurisprudenza della Cassazione. Le regole del cod. civ. fanno rientrare la fattiscpecie de qua in quella del mutuo, mentre la Cassazione pone i limiti della "occasionalità" e della "non abitualità" del prestito per non incorrere nel reato di esercizio abusivo del credito o attività finanziaria di cui all'art. 132 D. Lgs. nr. 385/1993. Per inciso, la Suprema Corte, con la nota sentenza nr. 2404/2010, ha previsto un'eccezione in base alla quale si ha la validità del prestito tra privati a condizione che sia qualcosa di occasionale e non abituale. La nostra opinione: non siamo assolutamente d'accordo con una sentenza del genere: che significa occasionale? Sembra una sentenza non giuridica ma dal gusto politico! Dobbiamo ringraziare la Cassazione per l'eccezione concessaci? Oppure doveva condannare una persona perchè ha prestato dei soldi per es. ad un amico? Sarebbe stato vergognoso condannare chi presta denaro una sola volta ad un amico! Allora si è trovata una via (politica) di mezzo: puoi prestare denaro ad altri privati ma solo occasionalmente! Ma è sbagliato! Perchè? Vediamolo...
La legge, nella specie sia il citato art. 132 del decr. legs. 385/1993 sia l'art. 348 del codice penale (esercizio abusivo di una professione), all'unisono, condanna "chiunque" eserciti abusivamente un'attività professionale: non ammette eccezioni! Esempio degli esempi: pensate, una persona che, senza laurea in medicina, si spaccia per Medico una sola volta verrà condannato? Certo! Oppure, la Cassazione statuirà: beh, ti assolvo perchè l'hai fatto solo una volta e potrai ancora spacciarti per Medico ma solo occasionalmente! In questo sta l'errore della predetta sentenza. Non solo. Come abbiamo visto in prestiti online tra privati nei sistemi creati da Smartika e Prestiamoci vi sono migliaia di persone che prestano soldi ad altri privati non occasionalmente ma abitualmente... che facciamo... sarebbero tutti da condannare... La verità è una: al 2024, non dovrebbero vietare ma regolarizzare il prestito tra privati codificando limiti e tutele per entrambi le parti non tanto per andare contro le banche (ricordiamo che in banca lavorano padri di famiglia con la loro vita, i loro problemi ecc.) ma per contrastare usurari e criminalità organizzata. Veniamo al prestito tra varie entità private.

Iniziamo trattando analiticamente tutti o quasi i vari tipi di prestiti tra... precisando che alcuni di questi possono essere raggruppati, altri invece meritano una trattazione separata stante la loro diversa natura. Il primo tra essi rientra tra i parenti ossia il prestito tra coniugi o tra marito e moglie quindi legalmente sposati. Il prestito tra marito e moglie sfugge alle norme generali suddette in quanto i coniugi non sono due persone fisiche qualsiasi ma l'embrione della famiglia all'italiana. Nel prestito tra moglie e marito non c'è obbligo di restituzione perchè non sarebbe un vero e proprio finanziamento ma farebbe parte della normale vita familiare, almeno così la pensa una sentenza della Cassazione cioè la n. 12551 risalente al 2009. Talchè, il prestito tra coniugi è da annoverare tra quelli non restituibili e di conseguenza è altresì infruttifero. Diverso da quello tra coniugi è il prestito tra conviventi laddove nella convivenza facciamo rientrare qualsiasi coppia che convive di fatto non rilevando se sia etero od omo. Non essendo, ad oggi, riconosciuti dalla legge italiana, i conviventi che si prestano denaro rientrano nella normativa generale: i conviventi possono pattuire il prestito e la relativa restituzione del denaro prestato. Situazione analoga a quella tra conviventi, la troviamo nel prestito tra fidanzati anche prima di diventare coniugi (a maggior ragione se il matrimonio, ahimè, non va in porto). I fidanzati al pari di due persone qualunque sono soggetti alla restituzione dei soldi l'un l'altro quindi il loro rapporto si inquadra tra i prestiti restituibili se provengono da un normale contratto di credito.

Situazioni analoghe ai conviventi ed ai fidanzati che per comodità raggruppiamo troviamo nei prestiti tra amici conoscenti cittadini e utenti. Questi, possono prestarsi denaro tra loro secondo la normativa predetta. Quindi, anche il prestito tra conoscenti cittadini utenti o tra amici è un prestito che va restituito se la restituzione è stata pattuita. Tuttavia, una considerazione: un conto è un prestito da un amico o conoscente altro conto è quello fatto o chiesto a cittadini o utenti "sconosciuti". A tal proposito state attenti sia a quali conoscenti vi rivolgete sia agli annunci che leggete in rete: per saperne di più sulle insidie del web visionate l'ultima parte dell'articolo presente su prestiti urgenti da privati. Dovremmo continuare con il prestito tra parenti ma, come anticipato, quello tra parenti merita una trattazione a parte in quanto tra i parenti rientra il prestito tra genitori e figli quello tra fratelli e sorelle e tra cognati ed affini in genere. Preferiamo parlarne in una sede a parte in quanto riteniamo che, ad una certa condizione, si rientri nella fattispecie del prestito tra coniugi e quindi i soldi prestati sarebbero non restituibili ma, replichiamo, solo se è presente questa circostanza altrimenti consta di restituzione al pari del prestito tra amici conoscenti cittadini etc. quindi per info andate su prestiti tra familiari.


All'appello mancano i prestiti tra società o imprese ovvero il prestito tra persone giuridiche NON collegate il quale, diciamo subito, senza tanti giri di parole, è vietato dalla legge per le seguenti e solite motivazioni: se un'impresa o società presta soldi ad un'altra impresa o società violerebbe: A) l'oggetto sociale perchè non è possibile avere un oggetto sociale che preveda erogazioni di finanziamenti ad altre società; B) incorrerebbe nell'esercizio abusivo del credito come conseguenza della predetta lettera "A" in quanto erogare credito è un'esclusiva degli istituti di credito autorizzati e regolati dal d. lgs. nr. 385/1993. Tutto ciò, ripetiamo, vale per finanziamenti tra società NON collegate cioè estranee tra loro. Diversamente, è possibile fare finanziamenti tra società collegate e/o controllate e/o partecipate o appartenenti allo stesso gruppo societario.
La liceità del prestito tra aziende collegate è consolidata in giurisprudenza. Tra le prime, c'è una pronuncia del Tribunale di Roma, sezione penale, il quale, con sentenza n. 21911/2003, ha assolto gli amministratori di una società di capitali dall'accusa di esercizio abusivo proprio perchè gli avvenuti finanziamenti erano tra società appartenenti allo stesso gruppo. Alla stessa conclusione, di recente, è arrivata la Commisssione Tributaria di Milano, la quale, con sentenza n. 85/16/2012, non solo ha confermato la legalità del finanziamento tra imprese ma è andata oltre: per essere valido fiscalmente il prestito tra società deve essere giustificato e prevedere un piano di rimborso ed una scadenza certa. Ricapitoliamo il tutto in sintesi: il finanziamento tra imprese è lecito se queste sono collegate nonchè se il prestito ha una giustificazione ed un piano di rientro con scadenza certa. Viceversa, se manca il collegamento è reato oppure se c'è il collegamento ma il prestito è ingiustificato e/o privo di rimborso è evasione fiscale.

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