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Registrazione contratto di prestito tra privati e validità se non registrato?


Tutto sulla registrazione del contratto di finanziamento o prestito tra privati e trattamento fiscale della tassazione del contratto di prestito e validità di quello non registrato e differenza tra aspetti fiscali e quelli civili online



Intorno alla registrazione del contratto di finanziamento tra privati e validità dello stesso gira parecchia roba in rete la quale non fa altro che alimentare confusione. Qualche buon lettore dirà tra se "...e voi continuerete ad alimentarla...". Non è proprio così! Risponderemo in modo definitivo e secondo legge a quesiti del tipo seguenti: c'è un obbligo di registrazione nel contratto di finanziamento tra privati nel 2023? O, il contratto di prestito tra privati non registrato ha validità tra le parti oppure è affetto da nullità? Ed ancora, qual'è il trattamento fiscale o tassazione in capo al contratto di credito tra privati?
Allora, la confusione di cui parlavamo nasce sostanzialmente da un fatto: ignorare la differenza tra aspetti fiscali e aspetti civili del contratto de quo. Andiamo con ordine iniziando con gli aspetti fiscali del contatto: tutto quello che ci interessa è regolato dal Testo Unico delle Disposizioni dell'Imposta di Registro noto come dpr n. 131/1986. Il citato dpr, nel nostro caso, distingue tra Registrazione in termine fisso (che è obbligatoria ex art. 9 della tariffa parte I del dpr 131/1986) e Registrazione in caso d'uso (che diventa obbligatoria solo se si usa il contratto non registrato ex art. 1 lett. "a" della tariffa parte II del dpr 131/1986). Ebbene, il contratto di prestito tra privati rientra in entrambi le ipotesi sebbene con diverse modalità e a certe condizioni.

A) La registrazione del contratto di prestito in termine fisso è obbligatoria e comporta il pagamento, entro 20 giorni, dell'imposta di registro del 3% (tre per cento) calcolato sull'ammontare del solo finanziamento se il prestito è infruttifero altrimenti il 3% si calcola sommando capitale più interessi se il prestito è fruttifero oltre l'imposta di bollo che equivale a 16 euro ogni due fogli cioè ogni quattro facciate;
B) La registrazione in caso d'uso del contratto di prestito è eventuale: il contratto non va registrato! Verrà registrato solo in caso d'uso. Che significa: vuol dire che se tra le parti insorgeranno problemi e questi dovranno essere risolti, come extrema ratio, con l'intervento di un Giudice il contratto deve essere registrato. Finchè la questione si risolve fuori dall'aula di un Tribunale il contratto non necessita di registrazione e se tutto va bene non verrà mai registrato. Il giorno che, si dovesse procedere con la registrazione in caso d'uso, si pagheranno le stesse tasse e imposte descritte nella predetta lettera A).
C) A questo tipo di tassazione ne dobbiamo aggiungere altre, eventuali, che ricorrono se il contratto di prestito tra privati e garantito cioè se prevede garanzie sia personali (fidejussione) e/o reali (ipoteca su immobili o mobili registrati): 1) l'imposta di registro dello 0,5% (zero virgola cinque) calcolato sull'importo della garanzia concessa sia ipotecaria che fideiussione; 2) l'imposta ipotecaria del 2% (due per cento) sempre sul valore del bene da ipotecare. Ora passiamo alla registrazione in caso d'uso.

Come si perfeziona il contratto di prestito tra privati in caso d'uso ? Per perfezionare tale forma contrattuale basta che l'accordo tra le parti sia espresso per corrispondenza ! Si, proprio per corrispondenza. Sul concetto di corrispondenza la legge tace, ma in Giurisprudenza è pacifico che non significa solo lo scambio epistolare tramite sevizio postale, ma la corrispondenza può avverire in altri modi, ad es. tramite due e-mail e comunque presume un doppio invio documentale: da una parte all'altra e, per risposta, viceversa. E le banche e finanziarie che fanno? Infatti, per tutti i contratti di finanziamento stipulati tra istituti di credito e consumatori è già previsto il perfezionamento del contratto senza registrazione se non in caso d'uso da formarsi per corrispondenza (cfr. comma 21, art. 21, l. n. 449/1997). In pratica, noi non ce ne accorgiamo, ma quanto firmiamo il contratto dentro i locali della banca, il documento sul quale apponiamo la firma è una proposta di finanziamento alla quale aderiamo: e il contratto è concluso senza registazione! Ma se lo fanno banche e finanziarie non lo possiamo fare anche noi privati ?
Certo! In questo caso però l'accordo avverrà tramite due raccomandate a\r che spiegheremo comunque nella sede appropriata. Abbiamo "giuridicamente" dimostrato che la registrazione del contratto tra privati non è necessaria, ma lo sarà solo in caso d'uso.
Attenzione! E' bello risparmiare le predette tasse e imposte concludendo il contratto mediate registrazione in caso d'uso, tuttavia, la registrazione in termine fisso, fatta subito, presso l'Agenzia delle Entrate, non vuol dire solo spillare soldi ai contribuenti ma gioca un ruolo fondamentale in tema di "data certa" del contratto perchè finchè prestiamo pochi spiccioli non sarebbe necessaria neanche quella d'uso, forse neanche la forma scritta, ma se il prestito è corposo le cose cambiano e la migliore forma per tutelarsi rimane la registrazione del contratto e relativo pagamento delle imposte e tasse presso l'Agenzia delle Entrate come spieghiamo su data certa contratto finanziamento privati.


Volgiamo al termine dicendo finalmente la differenza tra gli aspetti fiscali e quelli civili del contratto de quo riproponendo la stessa domanda con la quale abbiamo iniziato: ha validità il contratto di prestito tra privati non registato ? Risposta: si! E' valido, anzi validissimo! Quindi, malgrado il difetto di registrazione le parti sono obbligate a rispettare il contenuto del contratto! Questa è la distinzione tra aspetti di natura fiscale e quelli di natura civile, i quali sono distinti e separati: un conto è la fiscalità altro conto gli effetti civilistici. Pensate che, pochi lo sanno, anche una compravendita di immobili fatta senza Notaio e senza registrazione è validissima tra le parti: non è una nostra opinione ma lo dice la Cassazione con la sentenza nr. 12327/1999, secondo la quale "le sanzioni tributarie poste sui trasferimenti di beni immobili non comportano la nullità o annullabilità del negozio giuridico". Se questo vale per gli immobili a maggior ragione sul nostro contratto di prestito che quindi anche in mancanza di una formale registrazione rimarrà sempre valido tra le parti. L'unica conseguenza del contratto non registrato si avrebbe davanti ad un Giudice il quale potrebbe: 1) ritenere l'atto inammissibile ed in questo caso andrà registrato pagando oltre alle imposte originarie le sanzioni e gli interessi legali e quindi ripresentato in Tribunale; 2) oppure sarebbe lo stesso Giudice a chiedere la regolarizzarione del contratto dentro il processo.

Ultima cosa che riguarda la fiscalità: il contratto può prevedere o meno gli interessi quindi può essere fruttifero od infruttifero, ebbene, ricordiamo che qualora sia fruttifero gli interessi percepiti durante l'anno solare vanno riportati nella dichiarazione dei redditi esattamente nella sezione "Altri Redditi" quadro RL 2. Questo dal lato di chi presta. Da quello che riceve il denaro, invece, la registrazione è una prova anti redditometro cioè serve a dimostrare eventualmente al fisco che i soldi percepiti dal finanziamento sono appunto tali e non reddito non dichiarato a prescindere se sia con o senza interessi.
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