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Calcolo interessi moratori convenzionali


Calcolo interessi di mora a tasso convenzionale ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 online


> Calcolo interessi convenzionali di mora: a cosa ci riferiamo? L'applicazione presente in questa sede è stata creata per effettuare il calcolo degli interessi convenzionali moratori derivanti da transazioni commerciali ex art. 5 del D.Lgs n. 231/2002.
Questa app, in pratica, è una variante di un'applicazione più complessa presente su calcolo interessi moratori 2024 dove invece vengono calcolati gli interessi di mora a tasso fisso semestrale prefissato sempre dalla legge nr. 231 del 2002 (cosiddetti legali).
NB: è vero che questo tipo di calcolo è dedicato al conteggio degli interessi convenzionali moratori applicati a delle transazioni commerciali, tuttavia, l'applicazione, al bisogno, potrà essere utilizzata in tutte quelle ipotesi di interessi convenzionali, anche pattuiti tra privati, laddove il risultato di calcolo tenga conto di tre requisiti: 1) la scelta del tasso tra le parti; 2) il calcolo a tasso fisso giornaliero semplice (non composto); 3) il calcolo deve avvenire tra due date (di inizio e di fine) precise scelte tra le parti. Ma torniamo agli interessi convenzionali ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002: quando sono possibili, limiti ed esempio.

> Calcolo interessi moratori convenzionali: quando è possibile? Come già si evince dall'aggettivo "convenzionale", nel segmento delle transazioni commerciali, incluse quelle su prodotti agricoli ed agroalimentari, i contraenti possono di comune volontà concordare (appunto, convenzionare) un tasso di mora differente rispetto quello legale. E' questo quello che statuisce il più volte citato art. 5 del Decreto Legislativo nr. 231 del 2002 che, per precisione, riportiamo appresso:
Art. 5, comma 1: Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.
Ecco che dopo aver visto la norma che consente alle parti di accordarsi per stabilire un diverso tasso moratorio, vedremo quali sono i limiti previsti in caso di tasso convenzionale già citati dall'art. 5 il quale rinvia all'art. 7, sempre del D.Lgs. n. 231/2002. Vediamolo...
L'articolo 7, consultabile su art. 7 d.Lgs. 231/2002, sostanzialmente cita due limiti: 1) una clausola gravemente iniqua in danno del creditore (ma anche al debitore, aggiungiamo noi); 2) grave scostamento dalla prassi commerciale. Spetterà al giudice decidere cosa sia gravemente iniquo o un grave scostamente della passi commerciale. Tuttavia possiamo fare un semplice esempio di gravemente iniquo: posto che al corrente primo semestre 2024, il tasso di mora commerciale legale è del 12,50%, sarebbe molto iniquo, per il creditore, un tasso di mora convenzionale del 3% (a fronte 12,50% attuale), o del 20% per il debitore.

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