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Prestiti tra familiari e tra genitori e figli o padre e figlio tra cognati e fratelli


Relazione fra i prestiti tra familiari e parenti vari come quello tra genitori e figli o padre e figlio tra cognati e tra sorelle e fratelli e suoceri generi e nuore con l'obbligo degli alimenti ex art. 433 e seguenti del codice civile



Continua la nostra analisi del finanziamento erogato in ambito privato e specificatamente in quello familiare il quale, dopo aver esaminato il prestito tra parenti o meglio parte dei familiari su prestiti tra parenti amici società ... ed altri, prosegue con gli altri tipi di familiari cioè il prestito tra un genitore ed un figlio o tra madre e figlia ma anche quello tra un fratello o una sorella ma pure tra cognati e tra affini come nuore generi e suoceri commisti tra essi. Il dilemma è il solito: il prestito di soldi tra familiari in casi del genere è da restituire al 2024? La domanda è lecita in quanto la famiglia è la cellula della nostra società, tuttavia dato i tempi che corrono, come si suol dire, non si fanno sconti a nessuno, famiglia compresa. Sarebbe giusto che se io presto del denaro ad un mio familiare questi debba restituirmelo perchè quello che è prestato è prestato! Per questo vogliamo mettere in risalto una fattispecie che, crediamo, essere i primi ad affrontare talchè ci prendiamo la responsabilità ma anche l'onore di parlarne: la relazione che intercorre tra l'obbligo degli alimenti ex art. 433 e il prestito tra familiari predetti.

Della relazione suddetta non abbiamo trovato traccia, almeno in rete: nessuna sentenza, nessun argomento che si occupi di ciò. Tuttavia, un giorno, potrebbe succedere, quindi, con l'aiuto di un nostro legale abbiamo fatto la seguente ricostruzione, la quale, per essere ben compresa dai nostri lettori è preceduta da un esempio pratico ma reale (potrebbe succedere o, sicuramente, è già successo): un padre con regolare contratto presta dei soldi ad un figlio con l'obbligo della restituzione. Un giorno il figlio nega la restituzione adducendo che sono dei soldi rientranti tra l'obbligo degli alimenti ex art. 433 e quindi non restituibili. Come comportarsi ? Vediamo a cosa si riferisce l'obbligo di cui al citato art. 433. Anzitutto, l'aggettivo "alimenti" non è riferito solo al cibo, anche a questo, ma è riferibile a tutto quell'insieme di bisogni che fanno vivere dignitosamente una persona: vi rientrano ad es. i vestiti, le bollette di luce gas etc., educazione ed istruzione se è un familiare minorenne, ecc. Ora vediamo chi è obbligato: l'obbligo degli alimenti è in capo ai seguenti familiari mediante una precisa gerarchia: 1) il coniuge; 2) i figli; 3) i genitori; 4) generi e nuore; 5) i suoceri; 6) fratelli e sorelle (art. 433). Poi, gli alimenti possono esser richiesti solo da chi è in stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438). Che significa gerarchia? Significa che esiste un preciso ordine o priorità di familiari ai quali rivolgere la richiesta di alimenti. Facciamo un esempio: un familiare in difficoltà che sia sposato, con figli, e propri genitori ancora viventi, in primis deve rivolgersi al coniuge, se questo è morto o non può aiutarlo si deve rivolgere in secondo luogo ai figli e se questi non possono aiutarlo in terzo luogo potrà rivolgersi ai propri genitori. Ancora, il caso di un familiare anziano non sposato senza figli ma con fratelli: in questo caso, l'anziano, in mancanza di moglie e di figli e di conseguenza senza suoceri, generi e nuore (e con i propri genitori morti) potrà rivolgersi direttamente ai fratelli i quali saranno obbligati agli alimenti. Questa è la gerarchia dei familiari!

Se la suddetta è la legislazione sull'obbligo di prestare gli alimenti che succede ad un prestito tra familiari rientranti nella gerarchia descritta dall'art. 433 codice civile? Procediamo con logica: distinguiamo anzitutto il tipo di prestito e lo separiamo in base a due criteri: 1) Stato di bisogno e non essere in grado di auto-mantenersi (art. 438), più alimenti dovuti nella misura dello stretto necessario che vige solo tra fratelli e sorelle (art. 439). Dunque, il prestito tra parenti non è soggetto alla restituzione se il familiare al momento della erogazione si trova in uno stato di bisogno causato magari dal fatto che non è in grado di provvedere a se stesso. Addirittura, nel caso di alimenti tra sorelle e fratelli la legge indica un criterio ancora più rigido cioè l'assegno alimentare deve essere quantificato nello stretto necessario per vivere. 2) Motivazione del prestito. La motivazione o causa del prestito tra familiari è importante in quanto permette di discernere tra finanziamenti essenziali e voluttari cioè non necessari alla vita: per es. un prestito tra genitori e figli relativo all'acquisto di un Suv non è necessario quindi i soldi prestati sono restituibili. Mentre, un prestito di denaro tra padre e figlio relativo a beni di prima necessità come vestiti scarpe o libri universitari spese di telefonia etc. malgrado un formale contratto NON sono restituibili in quanto ricadono nell'assegno alimentare di cui all'art. 433 cc. Od ancora, un prestito tra sorelle e fratelli per il quale la legge, ricordiamo, usa la locuzione "stretto necessario". Potrebbe essere considerato non strettamente necessario un prestito tra fratelli per l'acquisto di un'auto berlina con la quale recarsi al lavoro: si potrebbe obiettare che era sufficiente prendere una utilitaria... Potremmo proseguire con gli esempi ma crediamo sia chiaro oramai che se fate un prestito tra parenti indicati nell'art. 433 c'è il rischio che, parimenti a quello tra coniugi, ricada nel vincolo di solidarietà familiare ed in quanto tale non restituibile malgrado un formale atto, qualora si riesca a dimostrare parte o tutti dei requisiti prima descritti. Un consiglio: è meglio finalizzare il finanziamento cioè indicare la motivazione soprattutto se il prestito è un mezzo per acquisire un bene non essenziale, per es. basterebbe scrivere "...ti presto 700 euro per l'acquisto di un Ipad". Una clausola del genere obbliga chiunque alla restituzione delle 700 euro perchè, malgrado sia bello, sia trend, l'Ipad rimane pur sempre un bene NON essenziale (o almeno questa è la nostra opinione...).

Manca qualche familiare? Si, volutamente, e per distinguerli ulteriormente dagli altri familiari non abbiamo trattato i prestiti tra cognati tra nonni e nipoti e tra zii e nipoti. Allora, il prestito tra cognati non rientra fra i parenti citati dall'art. 433 quindi se un/a cognato/a presta soldi ad un/a altro/a cognato/a il finanziamento regolarmente posto nero su bianco andrà restituito in quanto non c'è, secondo la legge e malgrado l'affinità (sono affini di 2º grado), nessun vincolo solidaristico ex art. 433 !?!? Noi non siamo d'accordo, ma prendiamo atto che il prestito tra cognati è parificato dalla legge come un prestito tra individui qualsiasi e quindi gode di restituzione. Analoga situazione è quella che si presenta nel prestito tra zio e nipoti i quali non essendo inseriti nell'art. 433 sono dei prestiti monetari tra individui qualunque. A maggior ragione non siamo daccordo perchè, pensate, tra zii e nipoti scorre parte dello stesso sangue e sono parenti a tutti gli effetti di legge (precisamente di terzo grado) tant'è che, per dirne una, sono citati in materia di successione ereditaria.

Un discorso a parte merita il prestito tra nonni e nipoti: questi, è vero, non sono inclusi nell'art. 433, tuttavia c'è una norma del codice civile, l'art. 148, la quale impone ai nonni (ma anche ai bisnonni, se vi sono), sia materni che paterni, di aiutare i propri figli affinchè quest'ultimi provvedano ai bisogni dei nipoti. Quindi la legge obbliga direttamente i nonni nei confronti dei propri figli, i quali dopo provvereranno per i nipoti a mezzo gli aiuti pervenuti dai nonni. Domanda: in caso di procedura atta alla restituzione del denaro da parte del nonno contro il nipote, può quest'ultimo eccepire la casuale di cui all'art. 148? Solito esempio: il nonno presta al nipote una certa somma per concludere gli studi universitari stante che tale forma di aiuto non è possibile in capo ai genitori. Il nipote non vuole restituire il denaro ed il nonno lo cita davanti un Giudice. A questo punto il nipote può eccepire cioè dire al Giudice non restituisco i soldi a mio nonno perchè lui era obbligato comunque dall'art. 148 cc? Sinceramente non sappiamo, anche perchè non abbiamo trovato Giurisprudenza di merito nè dottrina, anzi siamo i primi a farla. Ma il caso è interessante perchè la norma di cui all'art. 148 non tutela il rapporto figli-genitori (quello è già tutelato da tante altre norme) ma tutela i nipoti, quindi i figli dei figli, statuendo l'obbligatorietà dell'aiuto in capo ai nonni qualora i genitori non siano in grado di farlo...

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Prestito di soldi tra familiari 2024